Quando
ci occupiamo dell’esame delle norme giuridiche, nel caso specifico di quelle
contenute nello Statuto dei lavoratori è bene tener presente che le diverse
interpretazioni mirano a cogliere gli
interessi sottesi, le finalità perseguite, i valori in gioco, i riflessi nell’ordinamento
giuridico e sul sistema economico, sociale e culturale.
Nel
momento in cui ci accingiamo a condurre una battaglia politica (perché di
questo si tratta) per l’abrogazione totale dell’articolo 18 così come
riformulato dalla Legge Fornero (L. 92/2012) e dallo Jobs Act di Renzi (D.Lgs
23/2015), dobbiamo conoscere, innanzitutto, quali sono gli interessi sottesi
alla riformulazione dell’originario articolo 18. Articolo che può essere
considerato, stando alla dottrina, come “una delle disposizioni più importanti e
più discusse della storia postcostituzionale della legislazione del lavoro”.
Un articolo che
introduceva una grande novità: la reintegrazione nel posto di lavoro del
lavoratore illegittimamente licenziato con ricostituzione di diritto e di fatto
del rapporto di lavoro.
Il Sì al referendum
dell’8 e 9 giugno abrogherà totalmente il Jobs Act e ripristinerà l’articolo 18
così come formulato nel 1970.
Poche
disposizioni, come l’articolo 18, hanno dato luogo a iniziative referendarie
fino ad epoca recente, peraltro orientate in senso non del tutto convergente,
prevalentemente per ampliare la portata della norma, ma talora anche per
limitarla. Tutte sono passate alla verifica di ammissibilità della Corte
costituzionale.
Il
21.05.2000 si terrà un referendum per l’abrogazione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori promosso da Radicali, Forza Italia e PRI ma andrà a
votare solo il 32,5% degli elettori che si esprimeranno per il Sì il 33,4% e
per il No il 66,6%.
Il
15.06.2003 sarà la volta di Rifondazione Comunista a chiedere che gli elettori
si esprimano sul diritto dei lavoratori licenziati senza giusta causa al
reintegro nel posto di lavoro; andrà a votare il 25,5% degli aventi diritto; di
questi l’86,7% si esprimerà per il Sì e il 13,3% per il No.
Il
legislatore con la legge n. 108 del 11.05.1990, aveva introdotto la prima
modifica dell’articolo 18: i primi due commi erano stati sostituiti da cinque
commi, che contenevano una disciplina più dettagliata e articolata.
Ma è questa legge a ridisegnare
per la prima volta l’area di applicabilità della tutela reale (quella
reintegratoria) e a generalizzare la tutela indennitaria (quella obbligatoria);
le conseguenze patrimoniali del licenziamento vengono puntualizzate in termini
di indennità risarcitoria senza più distinguere tra prima e dopo la
reintegrazione e viene introdotta l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Il secondo referendum del
prossimo giugno, come sappiamo, si occuperà degli articoli 2 e 8 di questa
legge.
Lo
Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) aveva introdotto un
complesso di norme a tutela della libertà, della dignità dei lavoratori e
dell’at tività sindacale, le quali costituiscono, ancor oggi, garanzie
fondamentali del lavoro. Tra queste riveste una particolare importanza la
tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, prevista dall’articolo 18 e
la reintegrazione nel posto di lavoro. Nel corso degli oltre cinquant’anni di
vigenza di tale disposizione, divenuta iconica tanto da farsi riferimento ad
essa come articolo 18 tout court, vi sono state modifiche normative, importanti
apporti della giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Sentenze che hanno accompagnato
ma anche preceduto questa evoluzione con pronunce importanti. In particolare, è
stato importante l’apporto della giurisprudenza costituzionale, che ebbe ad
occuparsi della tutela nei confronti del licenziamento illegittimo già in
pronunce degli anni cinquanta e sessanta. Ed è alla giurisprudenza
costituzionale che si deve l’invito pressante al legislatore – nella sentenza
n. 45 del 1965 – perché introducesse una normativa di fonte legale. la Legge sulla giusta
causa e sul giustificato motivo di licenziamento la n. 604 del 15 luglio 1966,
(Norme sui licenziamenti individuali) ne fu il frutto. L’articolo 18 segue,
quindi, una parabola segnata dalla sua iniziale espansione, in ascesa negli
anni settanta e ottanta, seguita da una fase di assestamento, negli anni
novanta e nel primo decennio di questo secolo, per approdare al suo
ridimensionamento, segnato, come si è anzidetto, dalla legge n. 92 del 2012
(riforma Fornero) e dal d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), che hanno riscritto
le tutele nei confronti del licenziamento illegittimo.
Con
queste due leggi si attua il frazionamento e il ridimensionamento della tutela
reintegratoria nel posto di lavoro illegittimamente perso, ossia della c.d.
tutela reale. L’idea di fondo di chi ha elaborato le nuove norme è che non
tutte le possibili ragioni di illegittimità del licenziamento sono eguali e che
è bene – secondo una scelta discrezionale del legislatore – graduarne la
sanzione con la previsione di plurimi regimi di tutela, non solo differenziando
la reintegrazione stessa (in forma piena e attenuata), ma introducendo
parallelamente una tutela a carattere compensativo, anch’essa distinta secondo
il contenuto maggiore o minore dell’indennità.
Tramonta,
così, il regime unico della reintegrazione, come previsto dall’originario
articolo 18, e si passa ad un sistema composito e complesso di tutele,
reintegratoria e indennitaria. Vi è un ridimensionamento della reintegrazione
(della c.d. tutela reale); l’area in cui essa non si applica più è occupata da
una nuova forma di tutela compensativa (simile, ma non uguale alla c.d. tutela
obbligatoria), che si connota soprattutto perché lascia comunque fermo
l’effetto risolutivo del rapporto a seguito del licenziamento, pur se privo di
giusta causa o di giustificato motivo.
Le
novità introdotte distinguono i lavoratori a tempo indeterminato in servizio
prima del 7 marzo 2015 (data che diventa un generale spartiacque), ai quali si
applica l’articolo 18 come modificato nel 2012, da quelli assunti a partire da
tale data, ai quali si applica una distinta disciplina (Jobs Act), che comunque
prevede anch’essa un’ipotesi di reintegrazione del lavoratore illegittimamente
licenziato. Successivamente (nel 2017), nel contesto di norme sul pubblico
impiego contrattualizzato, viene introdotta una specifica disposizione sulla
reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato.
Il
c.d. ‘decreto dignità’ (d.l. n. 87 del 2018) rettificherà, in alcuni punti, il
Jobs Act.
La
portata attuale dell’articolo 18 emerge, nella sua complessità, proprio da
questa evoluzione nel tempo, che ora si proietta anche oltre l’attualità se si
considera, da ultimo, il monito della Corte costituzionale al legislatore
perché intervenga per dare sistematicità e coerenza alla disciplina delle
conseguenze del licenziamento illegittimo. La Corte Costituzionale ha operato negli
anni, principalmente, un controllo di ragionevolezza che, pur riferito all’art.
3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza che tale articolo esprime,
è andato al di là del tipico giudizio di mera comparazione: le norme devono
avere una loro coerenza intrinseca. Era compito del Parlamento il doversi
occupare dei valori da tutelare o meno. Compito che il legislatore ha svolto tenendo
conto delle linee di politica del lavoro emerse in un arco di tempo abbastanza
esteso, che ha visto profondi mutamenti, anche a livello sovranazionale. Ma come
si è detto non bisogna dimenticare quanta parte ha avuto anche la
giurisprudenza nel conformare e modellare il contenuto normativo dello Statuto
dei Lavoratori. Soprattutto nella prima fase espansiva – negli anni settanta e
ottanta – la norma è stata modellata dalla giurisprudenza costituzionale e di
legittimità. In questa fase vi sono ripetuti interventi delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione su varie questioni che, nel complesso, rafforzavano
la norma e ne ampliavano la sua portata ed effettività .
In
epoca più recente (2018-2022) si registrano, in controtendenza, importanti
interventi della Corte costituzionale che riaprono spazi di tutela ma sarà
l’abrogazione totale del Jobs Act e ridare dignità e tutela ai lavoratori
illegittimamente licenziati.